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Rinnovo cariche sociali

Modalità e tempistiche per la presentazione della candidatura

Si informano i Sigg.ri Soci che nella prossima Assemblea dei Soci, prevista in prima convocazione per il 30 aprile 2022, si provvederà anche al rinnovo dei componenti delle cariche sociali, e cioè:

  • del Consiglio di Amministrazione;
  • del Collegio Sindacale;
  • del Collegio dei Probiviri.

Come prescritto dal Regolamento Assembleare ed Elettorale approvato nella Assemblea Ordinaria dei Soci dell’11 novembre 2018, ai cui contenuti si fa più ampio ed integrale rinvio e che i sig.ri Soci possono consultare sul sito internet della Banca o ritirare presso la sede legale/direzione generale della Banca, le liste di candidati vanno depositate a pena di inammissibilità presso la sede legale della Banca in Cassano delle Murge alla Via Bitetto n. 2 almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell’assemblea programmata per la nomina dei componenti alle cariche sociali (cfr. art. 26.2), e quindi entro e non oltre il 01 Marzo 2022.

Ogni socio ha diritto di candidarsi alle cariche sociali avendone i relativi requisiti.

Si ritrascrivono di seguito i commi 1 e 2 dell’art. 26 del citato Regolamento Assembleare ed Elettorale:

Articolo 26

26.1. All’elezione dei componenti le Cariche Sociali si procede sulla base di liste di candidati che possono essere presentate:

  1. dal consiglio di amministrazione;
  2. da un numero minimo di 100 (cento) soci non compresi nelle liste stesse.

26.2. A pena di inammissibilità:

  1. le liste di candidati devono essere depositate presso la sede della Società almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell’assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali;
  2. ogni amministratore potrà votare una sola proposta di Lista del Consiglio;
  3. ogni socio potrà presentare o concorrere a presentare una sola Lista dei Soci;
  4. i soci candidati alla carica di sindaco non possono concorrere alla presentazione di alcuna lista;
  5. ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
  6. ogni lista deve contenere un numero di candidati almeno pari al numero delle Cariche Sociali per la cui elezione l’assemblea è convocata aumentabile sino alla metà (se del caso arrotondata per eccesso), fermo restando che ai fini dell’ammissibilità della lista non rilevano eventuali rinunce o impedimenti sorti in capo ai candidati successivamente al deposito della lista. In aggiunta a quanto innanzi, ogni lista deve:

f.1) per l’elezione del consiglio di amministrazione:

- indicare un candidato per la carica di presidente del consiglio di amministrazione;

- indicare un candidato per la carica di vice presidente del consiglio di amministrazione;

- contenere almeno 2 (due) candidati che abbiano già fatto parte del consiglio di amministrazione della società;

f.2) per l’elezione del collegio sindacale:

- indicare un candidato per la carica di Presidente del collegio sindacale;

  1. accanto al nominativo di ciascun candidato deve essere indicata la carica a cui lo stesso concorre;
  2. i candidati di ogni lista devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 29 che segue;
  3. per ogni lista deve essere indicato un referente cui indirizzare ogni comunicazione inerente la composizione della lista e gli esiti della consultazione preventiva con la Capogruppo di cui all’art. 26.7. che segue;
  4. ogni lista deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità alla composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal consiglio di amministrazione di cui all’art. 24.4 che precede - salvo per quanto previsto alla precedente lettera f) in punto di composizione quantitativa -, sottoscritta dal soggetto di cui alla precedente lett. i), ovvero le ragioni alla base di eventuali difformità.

Si ricorda che non sono ammesse candidature spontanee presentate direttamente nel corso dell’assemblea convocata per l’elezione delle Cariche Sociali (cfr. art. 26.3).

Conformemente a quanto prescritto dall’art. 26, comma 4, del ripetuto Regolamento Assembleare ed Elettorale:

  • la modulistica necessaria alla presentazione di una lista è predisposta dalla Banca e potrà essere ritirata presso la sede legale/direzione generale della Banca in Cassano delle Murge alla Via Bitetto n. 2;
  • detta modulistica dovrà essere sottoscritta da ciascun candidato/a con firma autenticata da parte dei soggetti autorizzati dalla Banca (ed indicati all’art. 5.2 del medesimo Regolamento) e contenere, con riferimento a ciascun candidato/a, le seguenti dichiarazioni:
  1. l’attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità nonché di possedere tutti i requisiti per la carica prescritti dalla legge, dallo statuto sociale, dal citato Regolamento Assembleare e da ogni altro regolamento applicabile approvato dalla Banca;
  2. l’accettazione preventiva della carica, in caso di elezione;
  3. l’impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
  4. l’impegno per i candidati alla carica di amministratore ad adempiere, in caso di elezione, l’obbligo di formazione permanente previsto in conformità alla regolamentazione di Gruppo;
  5. un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l’elencazione degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società;
  6. il consenso del candidato al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al proprio curriculum vitae, da parte della Banca e della Capogruppo e, più in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi presso la sede e sul sito internet istituzionale della Società e, ove presenti, nelle succursali della stessa.

In aggiunta, le candidature dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

  1. curriculum vitae;
  2. copia del documento d’identità in corso di validità;
  3. certificato del casellario giudiziale;
  4. certificato dei carichi pendenti.

nonché da ogni ulteriore documentazione prescritta dalle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari interne.

Le candidature presentate senza l’osservanza delle disposizioni prescritte dal Regolamento Assembleare ed Elettorale (ed in particolare degli artt. 26.1, 26.2, 26.3 e 26.4) saranno considerate come non presentate (cfr. art. 26.5).

 

Composizione quali-quantitativa ottimale del CdA

Composizione quantitativa ottimale del C.d.A.

Nel rispetto delle prescrizioni previste dalla Circolare 285/2013 di Banca d’Italia, lo Statuto Sociale della Banca stabilisce che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 amministratori tra cui il Presidente ed il Vicepresidente (cfr art. 34.1).

Attualmente il Consiglio di Amministrazione è composto da un totale di 7 (sette) membri di cui 5 (cinque) consiglieri oltre il Presidente ed il Vicepresidente.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che detto numero di 7 consiglieri (tra quali il Presidente ed il Vicepresidente) sia conforme alla regolamentazione divulgata dalla capogruppo “Cassa Centrale Banca” (cfr. Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate che, per il cluster dimensionale in cui si colloca la nostra Banca, indica in 9 il numero massimo di amministratori da eleggere) e debba considerarsi ancora coerente e congruo rispetto alle esigenze:

  • della Banca, avuto riguardo in particolare alle disposizioni statutarie, alla dimensione, alla complessità e alle prospettive dell’attività coerente con le indicazioni contenute nel progetto societario di Gruppo;
  • di assicurare una adeguata dialettica interna, senza pregiudicare l’agilità dell’attività consiliare ed anzi incentivando la partecipazione dei componenti;
  • di garantire un’adeguata diversificazione all’interno dell’organo gestorio.

 

Composizione qualitativa ottimale del C.d.A.

In tema di composizione e nomina degli Organi Aziendali, sotto il profilo qualitativo, il corretto assolvimento delle funzioni richiede che negli organi di vertice siano presenti soggetti:

  • pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere;
  • dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca;
  • dotati di competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all’interno dei comitati di cui sia eventualmente parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, fra l’altro, a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della Banca;
  • che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico;
  • che indirizzino la loro azione al perseguimento dell’interesse complessivo della Banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti; essi operano con autonomia di giudizio.

La descrizione dei requisiti attesi in materia di:

  • competenza e professionalità;
  • onorabilità e correttezza;
  • incompatibilità di cariche
  • indipendenza di giudizio e conflitto di interessi;
  • disponibilità di tempo;
  • rappresentatività della base sociale e conoscenza dei territori di riferimento;
  • equilibrio tra i generi, esperienze e durata di permanenza nell’incarico;
  • formazione;

è richiamata dall’art. 29 del “Regolamento Assembleare ed Elettorale” (a cui si fa rinvio) ed è riportata in dettaglio nel “Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche affiliate”, adottato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano Spa, in data 16/12/2021 a cui si fa integrale rinvio e che sarà reso disponibile ai/alle candidati/e insieme alla modulistica necessaria per presentazione delle liste.

Si comunica, inoltre, che per l’accertamento della regolarità formale delle candidature e la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale troverà applicazione la procedura di consultazione “semplificata” ai sensi della vigente normativa regolamentare di gruppo, il che comporterà che il giudizio di adeguatezza a ricoprire la carica di amministratore/trice sarà espresso dalla Commissione Elettorale, allo scopo nominata dal Consiglio di Amministrazione della Banca, ferma restando, però, la possibilità che possa essere attivato il procedimento di consultazione preventiva da parte della capogruppo ovvero il diritto della medesima capogruppo di attivare il processo di revoca e/o nomina extra-assembleari (cfr. art. 26.6 e 26.7 del Regolamento Assembleare ed Elettorale nonché art. 4.2.4 del Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli esponenti e l’autovalutazione degli Organi delle Banche affiliate).

 

Elezione componenti il Collegio Sindacale ed il Collegio dei Probiviri.

 

Composizione quantitativa ottimale del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri

Composizione quantitativa ottimale del Collegio Sindacale.

Lo Statuto Sociale stabilisce inoltre che il Collegio Sindacale sia composto da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti, che durano in carica per tre esercizi. Il Consiglio di Amministrazione ritiene che il numero di 3 sindaci effettivi possa considerarsi adeguato rispetto:

  1. alle esigenze delle Banche Affiliate, avuto riguardo in particolare all’attività, alle dimensioni e alla complessità dell’assetto organizzativo delle stesse;
  2. all’esigenza di assicurare una adeguata dialettica interna, senza pregiudicare l’agilità dell’attività collegiale ed anzi incentivando la partecipazione dei componenti.

 

 

Composizione quantitativa ottimale del Collegio dei Probiviri.

Lo Statuto Sociale stabilisce inoltre che il Collegio dei Probiviri sia composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti scelti fra non soci. A tal proposito si precisa che la designazione del Presidente è fatta dalla Capogruppo Cassa Centrale Banca.

Quanto alla composizione qualitativa ottimale del Collegio Sindacale ed ai requisiti dei canditati per la elezione del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri si richiamano le disposizioni di legge, statutarie e regolamentari della Banca e di gruppo.

 

 

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In conclusione comunque si fa espresso, integrale e più ampio rinvio alla normativa che regola la materia contenuta: nelle vigenti disposizioni di legge (ed in particolare nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020 n. 169); nel vigente Statuto Sociale; nel Regolamento Assembleare ed Elettorale; nel Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche affiliate approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Cassa Centrale Banca il 16/12/2021; dal Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l’autovalutazione degli Organi delle Banche Affiliate approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Cassa Centrale Banca il 16/12/2021 nonché ad ogni altra normativa regolamentare adottata dalla Banca e dalla citata Capogruppo con riferimento alla materia in esame.

 

Cassano delle Murge, 30 gennaio 2022

                                               Il Presidente

                                                (PISCAZZI ing. Paolo)

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